La norma principale che regola la fruizione delle assemblee sindacali è l’art. 8 del CCNL vigente
Caratteristiche delle assemblee sindacali svolte in orario di lavoro
- ogni dipendente può fruire di max n. 10 ore per ciascun anno scolastico
- la partecipazione all’assemblea non comporta alcuna decurtazione della retribuzione
- si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea
- ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
- non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
L’assemblea sindacale può essere convocata
per
- soli docenti
- solo personale ATA
- tutti i lavoratori della scuola.
in quali orari
- in orario di lavoro
- fuori orario
- in orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni, corsi).
L’assemblea sindacale può essere convocata dal singola organizzazione o in maniera congiunta con altre sigle. La comunicazione, con ordine del giorno, va inviata alle singole istituzioni scolastiche almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.
Il Dirigente Scolastico la diffonde presso l’istituzione scolastica, comprese eventuali sezioni staccate, succursali e coordinate, e chiede al personale interessato, con orario di servizio coincidente con l’orario dell’assemblea, di presentare la domanda scritta individuale di partecipazione all’assemblea. La comunicazione va resa obbligatoriamente entro il limite stabilito con apposita circolare dal Dirigente al fine di permettere l’organizzazione dell’orario per quella giornata. La comunicazione è irrevocabile, in quanto vengono avvisate le famiglie dell’eventuale cambio di orario per quella giornata.
L’articolo 8 del CCNLÂ – assemblee
art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001
- I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
- In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
- Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (nota 7);
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1, dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6);
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7). - Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
- Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
- Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
- La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. - Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
- Il dirigente scolastico:
- per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
- per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà , con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
- Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
- Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.
- Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l’assemblea.
- Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6) e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
Alfonso D'Ambrosio
Dirigente Scolastico