COS'E' UN COMITATO GENITORI?
Il Comitato Genitori di una scuola non è un organo collegiale, ma è comunque riconosciuto dalla normativa vigente:
Art.15 comma 2 del D.lgs. 297/94 - Testo Unico
D.lgs. 297/94 - Testo Unico:" I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto"
Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica DPR 275/99 Art. 3 comma 3 - stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
"Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori..."
Il Comitato dei Genitori è quindi considerato un'Associazione di fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti dal Codice Civile per le Associazioni di Fatto.
FONDARE UN COMITATO GENITORI
Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe e interclasse. La costituzione del Comitato è facoltativa ed è sancita dall'art. 15 comma 2 del D.lgs. 297/94 - Testo Unico ("i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un comitato dei genitori del circolo e dell'istituto").
La legge sull'autonomia scolastica stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione. Il Comitato dei genitori è infatti considerato una Associazione di Fatto:
le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti per le Associazioni di Fatto.
Il CdG puo' essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori, ma in genere solo i rappresentanti di classe, di interclasse e di intersezione hanno diritto di voto. Perché la sua costituzione possa essere riconosciuta e' necessario che venga redatto uno statuto (per vedere qualche esempio da cui copiare, cercate nei siti dei comitati che trovate in fondo alla pagina), che questo venga approvato dall'assemblea dei rappresentanti, e che venga nominato un Presidente. Altre eventuali cariche (Vicepresidente, Segretario, Coordinatori ecc..) sono facoltative.
E' compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente allargare l'invito a tutti i genitori.
Svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi. Nulla vieta a tale comitato di assumere autonome iniziative come l'organizzazione di conferenze, la pubblicazione di un bollettino di informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti tra genitori di classi diverse.
All'occorrenza si fa portavoce dei genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola e gli studenti, perché e giusto che tutti si sentano rappresentati e ascoltati.
I PASSI NECESSARI
- Convocare un'assemblea dei rappresentanti di classe (prendendo opportuni accordi col Dirigente Scolastico) e approvare lo statuto e le cariche sociali (Presidente e suoi collaboratori).
- Inviare PER VISIONE lo statuto al Consiglio di Circolo o di Istituto (attenzione, non necessita nessun tipo di approvazione, solo visione). Tuttalpiù il Dirigente Scolastico potrà sollevare eccezioni in merito, qualora vi siano violazioni alla normativa, ma in questo caso ve lo deve dimostrare.
- Protocollate il vostro Statuto anche presso l'amministrazione Comunale... non potranno più dire che non sapevano della vostra esistenza.
- Non dimenticate di dare la vostra adesione, dopo averla deliberata, al Coordinamento Nazionale dei Comitati: come vi stiamo aiutando ora potremo farlo anche in futuro!!
A che serve
1. Il Comitato è un spazio democratico in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della Scuola:
I genitori hanno i propri rappresentanti nei Consigli di Circolo e d’Istituto.
Ma quanti genitori sanno chi li rappresenta? E quanti rappresentanti svolgono consapevolmente il proprio ruolo andando oltre una mera presenza formale? Il Comitato dei Genitori è uno spazio che permette la discussione, la conoscenza reciproca, il confronto e, soprattutto, l’elaborazione di problemi, temi e proposte da sottoporre all’esame delle altre componenti. Il comitato è anche uno spazio in cui i genitori possono esprimere liberamente la propria opinione e sentirsi partecipi fino in fondo dell’educazione dei propri figli.
2. Il Comitato permette il flusso d’informazioni tra i genitori rappresentanti di classe e quelli del Consiglio d’Istituto o di Circolo e viceversa:
in quanto tale esso rappresenta uno strumento utilissimo per informare e formare i genitori dei propri diritti e doveri, ed un’interfaccia indispensabile tra le famiglie e la scuola
3. Il Comitato è uno strumento per l’elaborazione di proposte e per la focalizzazione di problemi ampiamente condivisi:
esso ottimizza l’impegno e le energie volte alla risoluzione dei problemi di tutti e, contemporaneamente, è in grado di limitare l’impatto di quelle rivendicazioni e istanze di carattere prettamente personale che tanto innervosiscono (e non a torto!) le componenti chiamate a farsene carico.
4. Il Comitato, in quanto rappresentativo non di uno ma di molti, avanza proposte e solleva problemi che non possono essere ignorati dal CdI o dal CdC.
5. Il Comitato può svolgere una funzione di controllo e di stimolo a ché le varie componenti rispettino e adempiano ai doveri cui sono chiamate.
6. I Comitati sono “associazioni di fatto”:
in quanto tali essi hanno il potere di formulare proposte e di esprimere pareri in merito ai Progetti di Offerta Formativa (Regolamento dell'Autonomia, DPR 275/99): tale prerogativa è esclusiva del CdG e ne sono esclusi i rappresentanti in quanto tali (rappr. di Classe e Interclasse, rappr. nel CdI e CdC)
7. Il Comitato è un importante alleato della scuola nelle “battaglie” per la qualità del servizio:
in particolare per quanto concerne la messa a norma delle strutture scolastiche (sicurezza degli edifici), la qualità del servizio di mensa (sicurezza alimentare), la tutela della salute degli alunni e dei lavoratori (sicurezza igienico-sanitaria), il comitato dei genitori può coadiuvare le azioni intraprese dalla scuola presso gli enti locali e le amministrazioni comunali.
8. Il Comitato dei Genitori interpreta e rappresenta la scuola nel suo contesto territoriale:
le famiglie vivono direttamente i problemi legati al territorio ed interpretano direttamente le esigenze legate al suo sviluppo. La scuola, in quanto luogo culturale ed educativo, deve collaborare con le famiglie a chè i suoi progetti trovino una rispondenza adeguata con le esigenze territoriali.
9. Il Comitato dei Genitori è un importantissimo strumento di partecipazione alla vita politica della scuola:
in quanto organo di espressione dei genitori, il Comitato può costituirsi come luogo di iniziativa politica per la difesa del diritto alla democrazia nel governo della scuola. A fronte di una imminente riforma della Scuola e dei suoi organi di Governo (OO.CC), si ritiene di estrema importanza che i genitori
dispongano della possibilità di intervenire e, eventualmente, prendere posizione relativamente a questioni che li coinvolgono direttamente modificandone rappresentanze, ruoli e possibilità di intervento.
L’eventuale indebolimento del ruolo dei genitori nel governo della scuola ci sembra ancora più significativo in vista di un decentramento che affida agli organismi territoriali molte tra le competenze precedentemente gestite centralmente.
Da: http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello_ac/Comitato_genitori.html
FAQ
Abbiamo costituito un comitato, votato lo statuto e richiesto il codice fiscale, aperto un conto corrente. A quali altri adempimenti siamo tenuti?
Un comitato genitori della scuola per essere tale NON ha bisogno di avere un codice fiscale né gestire danaro, perché il comitato genitori istituito ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94 si costituisce volontariamente come organismo di collegamento della rappresentanza e tra questa e l'assemblea ed il consiglio di istituto senza la necessità di forme particolari per tale costituzione. Infatti è l'assemblea e non il comitato che ai sensi dello stesso art. 15 deve darsi un regolamento da inviare in visione al consiglio di istituto. Quindi l'organismo che si è appena costituito ha la denominazione di "Comitato Genitori" ma NON è un comitato genitori in quanto ha la forma giuridica di un'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. Come tale ad essa in primo luogo si applicherà la disciplina del codice civile (titolo II ed in particolare in capo III artt. 36 e ss c.c.) e quella delle associazioni non lucrative (ovvero no profit) in quanto lo statuto (e l'atto costitutivo) e quindi l'organizzazione e lo scopo risponda alle le caratteristiche ad esempio previste dalla L 266/91 per le organizzazioni di volontariato, ovvero dalla L 383/00 per le associazioni di promozione sociale. Al rispetto di queste norme si aggiunge quello delle altre relativi agli obblighi di natura fiscale.
È vero che per costituire un comitato genitori non è necessario chiedere al dirigente in quanto fa parte naturalmente degli organi collegiali e di esso devono tener conto i rappresentanti dei genitori in consiglio di istituto/circolo? È corretto convocare un’assemblea per la sua costituzione?
La richiesta al dirigente è necessaria per l’autorizzazione dell’assemblea dei genitori nell’ambito della quale i rappresentanti “possono” decidere di costituire un comitato, così come espresso dall'art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94. Esso poi dovrebbe coordinarsi con il consiglio di istituto che è l'organo chiamato a deliberare. Funzione del comitato genitori è collegare la rappresentanza anche per formulare proposte e pareri sull'offerta formativa come previsto dall'art. 3 del dpr 275/99.
Dobbiamo necessariamente costituire il comitato genitori ogni anno?
Un comitato è costituito dalla volontà dei rappresentanti che si rinnovano ogni anno ed ogni anno dovrebbe essere perciò rinnovato. Questo perché è un organismo di collegamento della rappresentanza ed assolve a questa funzione.
Se non posso partecipare alle riunioni del comitato genitori posso delegare qualche altro genitore della classe o rappresentante?
Nel consiglio di istituto ed in genere per gli incarichi di rappresentanza elettiva non è ammessa delega. Tuttavia il comitato, che ha funzione di collegamento e coinvolgimento, non dovrebbe avere regole troppo rigide di funzionamento.
È previsto un numero minimo di rappresentanti per costituire un comitato?
No, ma certamente affinché la sua attività sia efficace occorre che coinvolga un congruo numero di rappresentanti.
Nel nostro comitato sono ammessi anche genitori non rappresentanti e la dirigente non vuole riconoscerci sostenendo che abbiamo costituito solo un’associazione.
Nell'art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94. è detto chiaramente che i “rappresentanti” possono costituire il comitato. Alcune note esplicative danno maggiori indicazioni. In particolare la Nota 11 ottobre 1978, prot. n. 3138: " .... L'art 45 non prescrive l'osservanza di particolari formalità per la costituzione del predetto comitato.Spetta quindi, ai genitori eletti consiglieri di classe e d'interclasse decidere se e come costituire il comitato genitori"; Telex 6 aprile 1978, prot. n. 786: (…) In assenza di specifica previsione legislativa, nulla impedisce che nel predetto comitato possano far parte anche genitori di circolo o istituto non eletti consiglieri di interclasse o di classe". Il comitato ha la funzione di realizzare il collegamento tra le rappresentanze ed i genitori della scuola e di formulare proposte e pareri. Se ci si preoccupa invece maggiormente della rappresentatività esterna, allora può sorgere il dubbio. La CM 19 settembre 1984, n. 274 che invita i Dirigenti Scolastici a favorire la costituzione e l’attività dei comitati.
Per favorire la partecipazione abbiamo istituto il comitato genitori ma il coinvolgimento dei genitori non è ancora molto esteso. Quali altri strumenti la legge ci riconosce per ampliarlo?
Per facilitare e sollecitare la partecipazione di tutti i genitori bisogna favorire le assemblee. Quale auspicabile esempio di ciò che potenzialmente potrebbe realizzarsi anche da noi, si può citare la Conferenza Cantonale Genitori nel Canton Ticino, che ha realizzato un collegamento tra le assemblee dei singoli istituti.
Per costituire il Comitato Genitori è necessario l'accordo di tutti i rappresentanti?
L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 non dispone che debbano essere “tutti” i rappresentanti ad esprimerlo.
La costituzione del comitato va approvata dal Consiglio di Circolo o di Istituto?
Non v'è alcun riferimento ad una "approvazione" da parte del Consiglio. Al comma 6 dell’'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 è solo previsto il regolamento dell’assemblea deve essere portato “in visione”.
Quando l’istituto è distribuito su diversi plessi come deve essere organizzato il Comitato Genitori?
L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 non dispone nulla in proposito. Essendo il Comitato Genitori espressione della volontà dei rappresenti dell’Istituto dobbiamo presumere che esso sia unico, con la possibilità di creare dei “comitati di plesso” per ragioni organizzative.
Per la costituzione del comitato genitori il Dirigente Scolastico ha convocato tutti i genitori e non solo i rappresentanti. È giusto?
Il comitato genitori è previsto dall'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94, rubricato: "Assemblee dei genitori". All'interno di queste sono poi i rappresentanti dei genitori che decidono di esprimerlo. E' un modo per portarlo a conoscenza di tutti, e pertanto ottenerne anche la condivisione, l'evento della sua costituzione. Sarebbe opportuno inserire in ogni regolamento di istituto la norma per la quale subito dopo l'elezione dei rappresentanti di classe il Dirigente convochi l'assemblea dei genitori per la costituzione del comitato.
È possibile deliberare lo statuto di un comitato alla prima assemblea alla presenza di tutti i genitori? Oppure deve essere votato solo dai rappresentanti?
Nella prima riunione è importante che venga espressa la volontà di costituire il comitato. L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 non richiede uno statuto per la costituzione del comitato ma solo la volontà dei rappresentanti dei genitori.
È legittimo inserire nello statuto del comitato una norma che riconosca il diritto di voto non solo ai rappresentanti ma anche ai genitori che intervengono occasionalmente indipendentemente dalla classe cui appartengono? Per evitare squilibri e disparità non sarebbe più giusto ammettere un solo voto per classe?
Il comma 2 dell'art. 15 del D.L.vo 297/94 non prevede che occorra uno statuto per la costituzione del Comitato Genitori, ma solo la volontà dei rappresentanti. La Nota 11 ottobre 1978, prot. n. 3138 specifica che non è prevista “l'osservanza di particolari formalità per la costituzione del predetto comitato. Spetta quindi, ai genitori eletti consiglieri di classe e d'interclasse decidere se e come costituire il comitato genitori", ed il Telex 29 marzo 1979, prot. n. 498 che: "Compete rappresentanti genitori eletti interclasse decidere se costituire o meno comitato genitori … e quale struttura conferire comitato medesimo. In assenza di specifica previsione legislativa, nulla impedisce che nel predetto comitato possano far parte anche genitori di circolo o istituto non eletti consiglieri di interclasse o di classe".